ATTUALITA’ / Le Onlus, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, non sono una nuova tipologia di enti di diritto civile, bensì una categoria rilevante ai fini fiscali: insomma, tecnicamente, tutto gira intorno a quante tasse (non) si pagano.
Nascono col decreto legislativo 460/1997 che individua i soggetti in grado di richiedere questo ‘status tributario’. E sono tanti: associazioni, comitati, fondazioni, cooperative, cui poi si vanno ad aggiungere le cosiddette ‘Onlus di diritto’ (circa 220 mila, fra organizzazioni di volontariato, Ong, consorzi di cooperative), che però non rientrano nella riserva di caccia del Fisco. Entrambe le categorie svolgono comunque la propria attività in settori d’utilità sociale. Ma i confini sono molto ampi: vanno dall’assistenza sociale a quella sanitaria, dalla beneficenza all’istruzione, passando per la formazione e lo sport dilettantistico. Per finire con ambiti dai contorni più fumosi: la tutela delle cose d’interesse artistico, storico, naturale, ambientale, dei diritti civili, ma anche la promozione della cultura, dell’arte e della ricerca scientifica. Insomma, un enorme calderone dove chi ha intenti fraudolenti può facilmente rientrare.Tuttavia le Onlus sono soggette a obblighi che dovrebbero, almeno formalmente, mal conciliarsi con lo scopo commerciale e lucrativo: il divieto di esercitare attività diverse da quelle istituzionali, il divieto di distribuire utili ai soci, e l’obbligo di impiegarli per scopi di solidarietà sociale.
(L’Espresso, 11/10/2007)